[1]Convenzioni interuniversitarie

[2]Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validita' in entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 20 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;15~accordo-art8 · fonte del testo