[1]Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo

[2]La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una delle due Parti ai titoli nazionali richiesti per il proseguimento degli studi nelle Istituzioni dell'altro Paese, e' di competenza dell'Istituzione universitaria di accoglienza, che puo' richiedere eventualmente un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ai fini dell'abbreviazione del corso di studi prescelto.

Testo vigente dal 20 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;15~accordo-art6 · fonte del testo