[1]Uso del titolo accademico

[2]Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti e' autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla Legislazione dello Stato nel quale e' stato conferito. L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nel Paese ospitante.

Testo vigente dal 20 febbraio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;15~accordo-art7 · fonte del testo