Se una Parte Contraente si ritira secondo l'Art. 13 della Convenzione, anche i relativi Membri dovranno ritirarsi dalla Societa' e resteranno responsabili, su richiesta dei Membri restanti, per la giusta parte che loro compete, dei futuri costi di smantellamento degli impianti ed edifici della Societa'.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art22 · fonte del testo