DEI MEMBRI Il capitale e le spese correnti necessari per il raggiungimento degli obiettivi sociali saranno sostenuti dai Membri, secondo il bilancio e secondo le proporzioni stabilite nell'art. 6 della Convenzione. Quando si concludano contratti per la fornitura di prodotti o servizi tra la Societa' e i Membri, i Membri interessati si impegneranno a fornire detti beni o i servizi senza profitto alcuno.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art21 · fonte del testo