FINANZIARI

  • 1)Ciascuna Parte Contraente si impegna a mettere a disposizione dei Membri per i quali e' responsabile, una somma annuale che copra la loro contribuzione ai costi della Societa'.
  • 2)I costi di costruzione, come al paragrafo 3 piu' avanti, coprono un impianto con trenta canali sperimentali, le cui specifiche di riferimento sono riportate nell'allegato 2. Il periodo di costruzione sara' diviso in due fasi: durante la fase I la Societa' costruira' e rendera' operativa la sorgente di radiazione di Sincrotrone ed almeno sette canali sperimentali. Durante la fase II, la Societa' gestira' la sorgente e rendera' progressivamente operativi i restanti canali sperimentali. La fase I non dovra' durare piu' di sei anni e mezzo dalla data di inizio della costruzione. La fase I terminera' o ad una data decisa dal Consiglio, con riferimento alle specifiche nominali stabilite nell'allegato 2, oppure quando si raggiunga il limite di costo specificato nel paragrafo 4 (a) piu' sotto, qualunque delle due date si verifichi per prima. La fase II durera' un ulteriore periodo di quattro anni e mezzo a partire dalla fine della fase I.
  • 3)I costi di costruzione includeranno:
  • a)tutte le spese della fase I
  • b)quella parte delle spese della fase II attribuita al completamento della operativita' della sorgente e della costruzione dei restanti canali sperimentali e relative modifiche della sorgente stessa.
  • 4)I costi di costruzione non supereranno (tenendo a base i prezzi 1 gennaio 1987):
  • a)fase I: 2.200 milioni di Franchi Francesi
  • b)fase II: 400 milioni di Franchi Francesi
  • 5)L'allegato 3 riporta una tabella di previsione dell'incidenza annuale delle spese.
  • 6)Il Consiglio riesaminera' almeno una volta all'anno i costi di costruzione di consuntivo e di preventivo. Se in un qualunque momento, il Consiglio dovesse rendersi conto che la sorgente e i canali sperimentali possono non essere portati a termine in modo soddisfacente, secondo i limiti di costo di cui al paragrafo 4 piu' sopra e le specifiche-nominali contenute nell'allegato 2, in tal caso il Consiglio stesso, su proposta del Direttore Generale, determinera' le necessarie misure di contenimento delle spese tali da non superare i limiti imposti.
  • 7)In circostanze eccezionali, il Consiglio, all'unanimita', puo' approvare una modifica dei costi di costruzione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~convenzione-art5 · fonte del testo