regionale 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Uzbekistan sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, con particolare riguardo allo sviluppo delle zone svantaggiate. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~art59 · fonte del testo