1. La Comunita' e la Repubblica di Uzbekistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Uzbekistan. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure saranno intese a provocare riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica di Uzbekistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrera' in particolare nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza nucleare civile, trasporti, turismo, servizi postali e telecomunicazioni, tutela dell'ambiente e cooperazione regionale. 4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione regionale. 5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica di Uzbekistan e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~art43 · fonte del testo