nel settore degli scambi di beni e di servizi Le Parti collaboreranno affinche' il commercio internazionale della Repubblica di Uzbekistan avvenga in base alle norme dell'OMC. La cooperazione riguardera' aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, in particolare al fine di aiutare la Repubblica di Uzbekistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con quelle dell'OMC, in modo da soddisfare al piu' presto le condizioni per l'adesione a tale organizzazione. Cio' include: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~art44 · fonte del testo