Salvaguardia ambientale Le Parti appoggeranno i progetti di cooperazione mirati alla protezione dell'ambiente fra organismi e centri di ricerca di entrambi i Paesi nel quadro dell'impegno comune a realizzare gli obiettivi dell'agenda 21. Particolare attenzione verra' ad iniziative operative di programmi nazionali sull'uso razionale delle proprie risorse naturali, nel contesto della protezione dell'ambiente e della salvaguardia degli ecosistemi, tenendo conto delle strutture per lo scambio di tecnologie attinenti all'inquinamento ambientale.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art14 · fonte del testo