[1]Articolo XII

[2]1. Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare le disposizioni del presente Accordo essa puo' richiedere, attraverso i canali diplomatici, l'apertura di negoziati in merito. Tali negoziati avranno inizio entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le modifiche concordate a seguito di tali negoziati formeranno oggetto di uno scambio di note diplomatiche ed entreranno in vigore dopo che ambedue le Parti Contraenti si siano reciprocamente notificate che sono state assolte le formalita' richieste dalla Costituzione di ciascuna Parte Contraente. 2. I servizi convenuti cosi' come le altre disposizioni dell'Annesso al presente Accordo possono essere modificati mediante accordo tra le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti. Ogni modifica cosi' concordata entrera' in vigore il giorno convenuto dalle due Autorita' aeronautiche.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artxii · fonte del testo