1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalita' espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti. 3. Se vi e' un impedimento temporaneo o definitivo all'esecuzione degli atti richiesti, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi della mancata esecuzione. 4. Se i dati e le informazioni forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione degli atti, la Parte richiesta, ove possibile, provvede alla necessaria integrazione.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;145~convenzione-art4 · fonte del testo