1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni della legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalita' espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentaii dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. La Parte richiedente dovra' indicare nella richiesta con la massima precisione possibile il contenuto e le finalita' della richiesta stessa. 2. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art5 · fonte del testo