di assistenza 1. La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)l'autorita' che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;
  • b)l'oggetto della domanda;
  • c)ogni altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identita' e, se possibile, il luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
  • d)le forme e modalita' particolari richieste per l'esecuzione degli atti, nonche' le generalita' del rappresentante dell'autorita' o delle parti private che possono parteciparvi. 2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonche', se del caso, delle domande particolari da porre. 3. La domanda di assistenza e i documenti allegati devono essere firmati dall'autorita' competente e muniti del timbro dell'ufficio.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;145~convenzione-art13 · fonte del testo