1. Per consentire la buona esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, le due Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista. 2. La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternativamente sul territorio di ciascuna di esse. Tuttavia, in caso di necessita', le Autorita' competenti possono accordarsi diversamente.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art21 · fonte del testo