1. E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti contraenti, con i seguenti compiti:

  • 1)esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti;
  • 2)determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 13 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;
  • 3)predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalita' di rilascio;
  • 4)risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
  • 5)adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
  • 6)esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301~accordo-art28 · fonte del testo