Governo adottera' tutte le misure necessarie per agevolare l'entrata, la permanenza e l'uscita dalla Repubblica italiana alle persone che debbano visitare l'Istituto per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Quanto disposto nel comma precedente non esime dall'obbligo di esibire, se richiesti, ie prove atte ad accertare che agli interessati corrispondano i diritti ivi concessi; cosi' come non esime dalla legittima applicazione delle norme di quarantena e di sanita' in generale e delle disposizioni previste a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art14 · fonte del testo