• 1)La domanda di trasferimento puo' essere presentata:
  • a)dallo Stato di condanna;
  • b)dallo Stato di esecuzione.
  • 2)La persona condannata puo' esprimere presso lo Stato di condanna o presso lo Stato di esecuzione desiderio di essere trasferita in virtu' del presente Accordo.
  • 3)Lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni richieste ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art3 · fonte del testo