• 1)La Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana si impegnano a cooperare, conformemente alle condizioni previste dal presente Accordo, in materia di trasferimento delle persone condannate.
  • 2)Una persona condannata nel territorio di uno Stato, puo', conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art2 · fonte del testo