Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonche' qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua dello Stato richiesto o in inglese o in francese.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art21 · fonte del testo