[1]Trasmissione di documentazione

[2]1. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere trasmessi dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al Ministero della Giustizia dello Stato di esecuzione. 2. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere redatti nella lingua dello stato di condanna ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione. 3. La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorita' e nelle stesse forme di cui ai paragrafi precedenti.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;281~accordo-art5 · fonte del testo