[1]generali

[2]Ogni Parte si impegna a: a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversita' del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identita'; b stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6; c avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorita' locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b; d integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonche' nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Testo vigente dal 20 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;14~convenzione-art5 · fonte del testo