[1]Conto capitale

[2]Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti consentono o garantiscono, a seconda dei casi, la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati in persone giuridiche costituite a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti e alle altre operazioni effettuati a norma delle disposizioni del titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico)(30) della parte IV del presente accordo, nonche' la liquidazione e il rimpatrio di detti investimenti e degli utili che ne derivino.

[3]---------- (30) Resta inteso che le eccezioni di cui alla parte V del presente accordo e le eccezioni di cui al titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) della parte IV del presente accordo si applicano anche al presente titolo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art206 · fonte del testo