[1]Obiettivo e ambito di applicazione

[2]1. Le parti si adoperano per liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra loro, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilita' monetaria di ciascuna parte. 2. Il presente titolo si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le parti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art204 · fonte del testo