[1]Conto corrente

[2]Le parti consentono o autorizzano, a seconda dei casi, tutti i pagamenti e i trasferimenti tra le parti in valuta liberamente convertibile inerenti al conto corrente conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, in particolare al suo articolo VIII.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art205 · fonte del testo