[1]Obiettivi

[2]Gli obiettivi del presente titolo sono:

  • a)garantire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale nei territori delle parti, tenendo conto della situazione economica e delle esigenze sociali o culturali di ciascuna parte;
  • b)promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie tra le due regioni per consentire la creazione di una base tecnologica solida ed efficiente nelle Repubbliche della parte AC; e
  • c)promuovere la cooperazione tecnica e finanziaria tra le due regioni nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art228 · fonte del testo