[1]Migrazioni

[2]1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse ascritta ad una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Esse, nel riconoscere che la poverta' costituisce una delle cause di fondo delle migrazioni e al fine di consolidare la loro cooperazione, istituiscono un vasto dialogo su tutti i temi legati alle migrazioni, quali la migrazione irregolare, i flussi dei rifugiati, il traffico e la tratta degli esseri umani, e stabiliscono di integrare le problematiche migratorie, compresa quella della fuga dei cervelli, nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti, tenendo conto anche dei legami storici e culturali tra le due regioni. 2. Le parti convengono di assicurare a tutti i migranti il godimento, la tutela e la promozione effettivi dei diritti umani e di garantire i principi di equita' e trasparenza nel pari trattamento dei migranti. Sottolineano inoltre l'importanza della lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e altre forme di intolleranza.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art19 · fonte del testo