[1]Finanziamenti allo sviluppo

[2]1. Le parti decidono di sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere le politiche e le disposizioni regolamentari per il finanziamento dello sviluppo e a rafforzare la cooperazione, cosi' da conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, quali gli obiettivi di sviluppo del millennio, e realizzare gli impegni enunciati nel consenso di Monterrey e assunti in altre sedi analoghe. 2. Per questo, e con l'obiettivo di promuovere societa' piu' inclusive, le parti riconoscono la necessita' di sviluppare nuovi e innovativi meccanismi finanziari.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art18 · fonte del testo