[1]Turismo equo e sostenibile

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per ridurre la poverta' mediante lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialita' economiche per sviluppare imprese in questo settore. 2. A tal fine convengono di promuovere il turismo equo e sostenibile, soprattutto per sostenere:

  • a)l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo;
  • b)la creazione e il consolidamento di prodotti turistici fornendo servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici;
  • c)l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la protezione e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico;
  • d)la partecipazione delle comunita' locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunita' e dell'ecoturismo;
  • e)le strategie di marketing e di promozione, lo sviluppo di capacita' istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali;
  • f)la promozione della cooperazione e dell'associazione tra il settore pubblico e il settore privato;
  • g)l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo nazionale e regionale;
  • h)la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art67 · fonte del testo