[1]Prevenzione e risoluzione dei conflitti

[2]1. Le parti concordano che la cooperazione in questo settore e' intesa a promuovere e sostenere una politica globale di pace, che comprenda la prevenzione e risoluzione dei conflitti. Questa politica si basa sul principio dell'impegno e della partecipazione della societa' e si concentra principalmente sullo sviluppo di capacita' regionali, subregionali e nazionali. Garantisce pari opportunita' politiche, economiche, sociali e culturali a tutti i segmenti della societa', rafforza la legittimita' democratica, promuove la coesione sociale e un meccanismo efficace per conciliare pacificamente gli interessi di gruppi diversi e incoraggia una societa' civile attiva e organizzata, avvalendosi in particolare delle istituzioni regionali esistenti. 2. La cooperazione rafforza le capacita' di risoluzione dei conflitti e puo', tra l'altro, sostenere i processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, le strategie di promozione della pace, gli sforzi volti a rafforzare la fiducia e la sicurezza a livello regionale, le iniziative a favore dei minori, delle donne e degli anziani e le azioni di lotta contro le mine antipersona.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art32 · fonte del testo