[1]Ambiente e risorse naturali

[2]1. Le parti convengono di cooperare sulle questioni ambientali, compresa la gestione sostenibile delle risorse naturali. Obiettivo della cooperazione e' promuovere la protezione dell'ambiente e integrare considerazioni di ordine ambientale in settori pertinenti della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale. 2. Le parti convengono che la cooperazione puo' svolgersi ricorrendo al dialogo, a workshop, seminari, conferenze, programmi e progetti di collaborazione, condivisione di informazioni e migliori prassi e scambi di esperti, anche a livello bilaterale o multilaterale. I temi e gli obiettivi della cooperazione sono individuati congiuntamente, su richiesta di una delle parti.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art43 · fonte del testo