[1]Materie prime

[2]1. Le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime tramite il dialogo bilaterale o nei pertinenti consessi plurilaterali o organizzazioni internazionali, su richiesta di una di esse. Tale cooperazione mira soprattutto a eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime, rafforzandone il commercio globale regolamentato e promuovendo la trasparenza dei mercati mondiali di questo settore. 2. Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio:

  • a)le questioni in materia di offerta e domanda, commercio bilaterale e investimenti, come pure altre materie di interesse derivanti dal commercio internazionale;
  • b)gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di materie prime, ai servizi connessi e agli investimenti;
  • c)i quadri normativi delle parti e
  • d)le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art20 · fonte del testo