[1]Ambiente e risorse naturali

[2]1.Le parti convengono che e' necessario proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica, in quanto presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2.Le parti intensificano la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente e tengono conto delle valutazioni ambientali in tutti i settori della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale, in particolare al fine di:

  • a)mantenere un dialogo ad alto livello su questioni ambientali;
  • b)partecipare ad accordi multilaterali in materia ambientale e attuarli e, se del caso, creare un terreno comune riguardo le questioni ambientali, anche partecipando ai consessi multilaterali;
  • c)promuovere e incoraggiare l'accesso alle risorse genetiche e il loro uso sostenibile, conformemente alla legislazione nazionale e ai trattati internazionali applicabili in questo campo, ratificati dalle parti o ai quali esse abbiano aderito;
  • d)promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali:
  • i)l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale;
  • ii)l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilita' dei consumi e della produzione;
  • iii)la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversita';
  • iv)la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti; v) la politica delle acque;
  • vi)la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art45 · fonte del testo