[1]Appalti pubblici

[2]1. Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, fatti salvi gli obblighi internazionali, promuovano il principio di economicita', la competitivita' dei mercati e pratiche di acquisto non discrimi­natorie, favorendo cosi' gli scambi commerciali reciproci. 2. Le parti concordano di rafforzare le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel settore degli appalti pubblici sulle questioni di interesse reciproco, compresi i rispettivi quadri normativi. 3. Le parti concordano di esplorare le modalita' per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare gli scambi nel settore degli appalti.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art19 · fonte del testo