[1]Ostacoli tecnici agli scambi

[2]1. Le parti concordano che la maggiore compatibilita' tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' e' una condizione essenziale per agevolare lo scambio di beni. 2. Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco ricono­scimento in materia di valutazione della conformita' tra la Comunita' europea e la Nuova Zelanda firmato a Wellington il 25 giugno 1998.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art17 · fonte del testo