[1]Ostacoli tecnici agli scambi

[2]1.Le parti concordano che la maggiore compatibilita' tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' e' una condizione essenziale per agevolare gli scambi. 2.Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita', certificati e marchi di conformita' tra la Comunita' europea e l'Australia.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art18 · fonte del testo