[1]Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

[2]1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni degli effetti della regolamentazione. 2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla sua promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art127 · fonte del testo