[1]Riesame e ricorso

[2]1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene istanze o procedure giudiziarie, quasi-giudiziarie o amministrative al fine di riesaminare e, nei casi in cui cio' sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali istanze sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle Parti provvede affinche', presso tali istanze o in tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:

  • a)una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni;
  • b)una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa. 3. Ciascuna delle Parti provvede, fatta salva la possibilita' di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art126 · fonte del testo