[1]Cooperazione

[2]1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attivita':

  • a)lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione legislativa;
  • b)lo scambio di esperienze sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
  • c)lo scambio di esperienze sulle attivita' di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorita' doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
  • d)il rafforzamento delle capacita';
  • e)la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile; la promozione della sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1 e a suo completamento, l'Unione europea e la Corea convengono di stabilire e mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprieta' intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1069 · fonte del testo