[1]Eccezioni

[2]1. L'Unione europea e la Corea possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale 3. Non e' protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o ai principi della moralita' corrente.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1031 · fonte del testo