[1]Durata della protezione

[2]1. La durata della protezione accordata nelle Parti a seguito della registrazione e' di almeno quindici anni. 2. La durata della protezione accordata nell'Unione europea e nella Corea per l'apparenza non registrata e' di almeno tre anni.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1030 · fonte del testo