[1]Diritti conferiti dalla registrazione

[2]Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, almeno di produrre, offrire in vendita, vendere, importare, esportare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1028 · fonte del testo