[1]Diritti conferiti dalla registrazione

[2]1. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto esclusivo di perlomeno vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fabbricare, mettere in vendita, vendere, importare, esportare, detenere questo prodotto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha inoltre il diritto di avviare azioni legali contro chiunque produca o commercializzi un prodotto il cui disegno o modello presenti solo differenze minime rispetto al disegno o modello protetto o il cui aspetto sia uguale a quello di quest'ultimo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art226 · fonte del testo