[1]Articolo VI

[2]Nessuna delle disposizioni del presente Accordo dovra' interpretarsi come impedimento all'adozione o alla attuazione di misure:

  • 1)necessarie per la protezione della moralita' pubblica;
  • 2)necessarie per l'applicazione delle leggi e regolamenti che assicurino o regolino la sicurezza pubblica 3) necessarie per il mantenimento della salute pubblica e per la protezione di animali o vegetali;
  • 4)relative all'importazione od esportazione di oro e di argento;
  • 5)relative alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;
  • 6)relative al controllo dell'importazione od esportazione di armi, munizioni o materiali da guerra e, in circostanze eccezionali, di tutti gli altri rifornimenti militari;
  • 7)necessarie, in materia fiscale o di polizia, per estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ai prodotti nazionali similari;
  • 8)riguardanti i monopoli di Stato attualmente esistenti in ciascuno dei due Paesi o che potranno essere istituiti in futuro.

Testo vigente dal 25 marzo 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~artvi · fonte del testo