[1]Articolo VI

[2]Nulla di quanto stipulato nella presente Convenzione sara' interpretato come impedimento a che ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o mantenga misure relative:

  • a)alla sicurezza pubblica;
  • b)ai traffico di armi, munizioni e materiale di guerra;
  • c)alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi;
  • d)alla difesa del patrimonio nazionale, artistico, storico od archeologico;
  • e)alle misure fiscali o di polizia intese ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali. Inoltre l'Italia si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi disposizione intesa ad impedire la uscita di oro e di argento, sempreche' tale diritto non sia esercitato unicamente nei confronti della Repubblica di Haiti.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933~artvi · fonte del testo