[1]Articolo II

[2]Nella zona a) su indicata e' autorizzata soltanto la pesca al cianciolo dal 1° aprile al 30 settembre e quella con palangresi dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nella zona b) e' autorizzata soltanto la pesca a strascico dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 16 settembre al 31 dicembre.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artii · fonte del testo