L'autorizzazione non e' cedibile a terzi e puo' essere utilizzata solo dal vettore al quale e' stata rilasciata. Tale autorizzazione da' diritto al vettore di effettuare il trasporto con un veicolo o complesso di veicoli (veicolo con rimorchio/semi-rimorchio, senza rimorchio, articolato), durante il periodo di validita' specificato nell'autorizzazione, comunque non superiore ad un anno.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art13 · fonte del testo