1. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

Testo vigente dal 10 febbraio 2003

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;16~accordo-art14 · fonte del testo