[1]- Cooperazione nelle attivita' di controllo

[2]Le Parti si impegnano a cooperare tra loro ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione e, in particolare, a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo: a. mettendo in opera strategie di collaborazione coerenti con le priorita' identificate attraverso il processo di monitoraggio; b. promuovendo attivita' multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie; c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi; d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione della presente Convenzione Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art17 · fonte del testo