- Meccanismo di Monitoraggio a. Il Comitato dei Ministri, conformemente all'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, nominera' un comitato apposito o indichera' un comitato gia' esistente al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, competente nel definire le modalita' di svolgimento della sua missione; b. Il comitato cosi' designato dovra': - stabilire delle norme di procedura quando necessarie; - gestire il sistema informativo comune di cui all'articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalita' di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione; - fornire un parere consultivo, su richiesta di una o piu' Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa; - su iniziativa di uno o piu' Parti, intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro attuazione della Convenzione; - promuovere l'applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa; - riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attivita'. Il comitato puo' far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art16 · fonte del testo